Cronaca

Legittima difesa, l'intervista all'avvocato penalista Michele Salomone

Tra polemiche e dibattiti il 4 maggio scorso la Camera ha approvato la proposta di legge che allarga i confini della "legittima difesa". Quali sono i cambiamenti che questa legge porterebbe se venisse approvata così com'è al Senato? L'intervista di NapoliToday

Libro (Foto Pixabay)

E’ di qualche settimana fa la notizia di un poliziotto non in servizio che ha sparato ad un ladro entrato in casa durante la notte. La vicenda è accaduta a Lago Patria, nel Giuglianese. Mentre l’agente dormiva con la moglie e il figlio, il malvivente, un immigrato irregolare albanese, si è introdotto nella villetta con altri due complici per commettere il furto. Svegliato da alcuni rumori provenienti dal giardino, il poliziotto si è affacciato alla finestra e, accortosi di quello che stava accadendo, ha avvertito più volte i ladri di andar via. A quel punto uno dei malviventi ha impugnato l’arma e ha sparato mancando di poco il poliziotto che ha risposto con un colpo di pistola ferendo uno dei ladri. Come ha anche dichiarato il questore di Napoli, Antonio De Iesu, si tratta di un caso di legittima difesa perchè l'agente ha risposto al fuoco del malvivente sparando per secondo. Ma si tratta di un caso "atipico" perchè ad aver sparato è stato un membro delle forze dell’ordine, chiamato per lavoro all'uso delle armi. In politica, invece, si discute sulla possibilità per tutti i cittadini di potersi difendere avvalendosi anche dell’uso delle armi senza, però, avere problemi con la giustizia. Tanti sono i casi sottoposti a processo per l’eccesso di difesa da parte di chi ha subito l’offesa (come il recente “Caso Cattaneo”). Chi è stato minacciato e ha avuto la possibilità e la prontezza di difendersi con un’arma l’ha fatto, finendo però sotto indagine. L’opinione pubblica, come la politica, è spaccata sull’argomento: c’è chi sostiene che la difesa della proprietà e della propria persona sia sempre legittimata e chi invece ha idee diverse. Lo scorso 4 maggio la Camera ha approvato la proposta di legge che, modificando l’art. 52 e l’art. 59 del Codice Penale, allarga i confini della “legittima difesa”. Il testo, ora al vaglio del Senato, ha scatenato diverse polemiche dividendo la politica e l’opinione pubblica. Diversi sono i punti della legge che non convincono. Da un punto di vista giuridico, c’è chi sostiene che è una legge poco chiara o addirittura contraddittoria; da un punto di vista politico ci si domanda, invece, se sia giusto o meno favorire una difesa “violenta” da parte di chi subisce una rapina.

Per capire quali sono i principali cambiamenti che questa legge porterebbe, se venisse approvata così com’è al Senato, NapoliToday ha intervistato l’avvocato penalista Michele Salomone.

Il nuovo testo di legge, approvato alla Camera e ora al vaglio del Senato, come modifica l’istituto della legittima difesa?

"Quali sono i cambiamenti principali rispetto alla normativa vigente? “L’istituto della legittima difesa, basato sulla necessità di autotutela del privato, consente al cittadino una difesa proporzionata all’ingiusta offesa arrecata ad un proprio diritto. La recente riforma, attraverso un ampliamento delle situazioni considerate “legittime”, innova la c.d. legittima difesa domiciliare (o difesa allargata), che sancisce il diritto alla difesa nel proprio domicilio. Si considera (in base al nuovo testo approvato dalla Camera) come proporzionata e legittima, la difesa anche con armi, per far fronte ad un aggressione commessa in tempo di notte, da parte di un aggressore violento, che risulti minaccioso o ingannevole.Un ulteriore elemento di riforma è l’esclusione della colpa a causa di un grave turbamento psichico quando l’aggressore minacci la vita, l’integrità fisica e la libertà personale. Infine l’ultima interessante novità consiste nell'assistenza legale a carico dello Stato, il quale si accolla le spese processuali e i compensi degli avvocati”.

Molte sono state le polemiche, dentro e fuori l’aula, sul disegno di legge. Il testo allargherebbe i confini della legittima difesa “di notte” e non “di giorno”. Sono polemiche fondate secondo lei?

“Cosa si intende per notte? Da che ora si può iniziare a dire che è notte? Non è facile definirlo. Il disegno di legge non allarga i confini della legittima difesa solo ed esclusivamente “di notte”, ma, in base a quanto riportato nel testo sottoposto al vaglio del Senato, si possono individuare tre diverse ipotesi. La prima fa riferimento ad una reazione avuta in risposta ad un aggressione commessa “in tempo di notte”; La seconda ad un’introduzione in luoghi privati avvenuta con violenza sulle persone o cose; La terza, infine, quando la medesima introduzione sia avvenuta con minaccia o inganno. Ritengo che le tre ipotesi (collegate nella stesura del testo dal termine “ovvero”) debbano essere analizzate in modo autonomo e distinto, in quanto l’utilizzo dell’espressione “ovvero” serve a separare in modo netto le tre fattispecie. Infatti l’espressione “ovvero”, soprattutto nell’uso burocratico, acquista valore disgiuntivo attribuendo alla correlazione un valore di scelta, di alternanza, quindi come sinonimo di “o” e di “oppure”. Alla luce di ciò si può supporre che nel caso in cui la reazione sia commessa in orari notturni, il solo requisito dell’orario basti per legittimare il ricorso alla causa di non punibilità della legittima difesa, diversamente in orari diurni si potrebbe invocarla, solo nel caso in cui ‘l’introduzione nel domicilio sia avvenuta con violenza’”.

Molti hanno definito la legge “pasticciata” e “poco chiara”. E’ così?

“Indubbiamente credo che sussistano profili poco chiari in merito alle espressioni utilizzate, tali da generare forti perplessità anche per gli operatori del settore. Si rischia di dare adito, fermo restando il principio cardine della proporzionalità tra offesa e difesa, ad impervie interpretazioni da parte dei giudici e di vanificare l’intento di trovare un punto di equilibrio su un tema così complesso”.

Oggi viene lasciata molta più discrezionalità al magistrato che va a giudicare se la reazione dell’aggredito è proporzionata all’aggressione. Con il testo di legge si toglierebbe questa discrezionalità considerando “vittima” chi è stato aggredito. E’ corretto?

“Non credo che si possa parlare di assenza di discrezionalità dell’organo giudicante in assoluto, partendo dal presupposto di considerare vittima ogni cittadino aggredito. Certamente si necessita l’intervento di un giudice per analizzare la condotta del aggredito. Diversamente da quanto si può pensare, la “vecchia” legittima difesa, pur lasciando ampia discrezionalità all’organo giudicate, ha quasi negli anni, con i numerosi indirizzi della cassazione, acquisito il carattere della certezza”.

“Questa iniziativa legislativa nasce da una sfiducia per il modo in cui i giudici applicano le norme esistenti". Lo ha detto il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte, riferendosi alla proposta di legge sulla legittima difesa. Secondo Albamonte è scorretto e impossibile pensare che ora se uno si difende non sarà messo sotto processo. Cosa ne pensa della sua dichiarazione?

“Pensare di non esser giudicati, e sentirsi innocenti per il solo fatto di difendersi, è scorretto in quanto si rischia di confondere la legittima difesa con l’impunità. Risulta difficile pensare di potersi sottrarre ad un giudizio terzo che tenga conto di tanti fattori, quando ci si trova in situazioni nelle quali è coinvolta anche l’uccisione di una persona. Con il nuovo testo ritengo che non venga ridotta drasticamente la discrezionalità dei giudici, e allo stesso tempo non venga posto rimedio alla sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia”. Il tema della legittima difesa è strettamente correlato alle norme che riguardano la detenzione e il porto d’armi. Nella legittima difesa domiciliare, secondo il testo di legge, “è sempre esclusa la colpa di chi spara se l'errore, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall’aggressore".

La possibilità di utilizzare un’arma nei casi previsti dalla legge, secondo lei, garantirebbe una maggiore sicurezza del cittadino?

“La presenza di un arma in casa e la possibilità di utilizzo in caso di grave turbamento, senza dubbio genera nel privato una maggiore sicurezza. Si dovrebbero stabilire i criteri per definire un turbamento come grave, tale da legittimare l’utilizzo dell’arma. D’altro canto, l’attuale normativa in tema di detenzione e porto d’armi, prevede l'obbligo per i possessori di custodirla in luoghi sicuri, al fine di tutelare un’incolumità pubblica a carattere generale, che si pone in collisione con la possibilità di avere l’arma in casa, carica e pronta all’uso nel caso di improvvise aggressioni”.

In Romania per una rapina in abitazione si rischiano 30 anni, in Italia se ne prendono 4 e si esce dopo un anno. Siamo il Paese più buono e tollerante d’Europa per quanto riguarda le pene?

“Il sistema giuridico italiano è sostanzialmente diverso da quello rumeno, vista la differenza dal punto di vista sociale e culturale che i due paesi hanno. I bisogni e le aspettative di controllo sociale delle diverse realtà nazionali si traducono in pene necessariamente differenti.In Italia, l’inasprimento delle pene per i reati come furti e rapine, consentirebbe di ridurne la percentuale su tutto il territorio nazionale, favorendo così un clima di maggiore sicurezza nel Paese”.


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