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Cognome della madre al figlio, in quali casi è possibile: risponde l’avvocato matrimonialista

La Consulta ha sollevato il caso della costituzionalità dell’art. 262 c.c. che prevede il solo cognome del padre se i genitori lo riconoscono contemporaneamente. L'Avv. Stefano d’Ambrosio, specializzato in diritto di famiglia, risponde ai dubbi più frequenti in materia

Avv. Stefano d'Ambrosio

Il 14 gennaio scorso la Consulta ha sollevato davanti a se stessa la questione di legittimità della norma che disciplina l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio. Ad accendere nuovamente i riflettori sull’articolo 262 c.c. è stato il Tribunale di Bolzano, che ha chiesto di dichiarare incostituzionale la norma suddetta “là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno”. “Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - recita, infatti, il primo comma, - il figlio [naturale] assume il cognome del padre”. Sulla questione la Corte Costituzionale si era già espressa nel 2006 quando ha precisato che la disposizione andava riformata perché vìola il principio costituzionale della uguaglianza tra uomo e donna. Nel 2016 è intervenuta nuovamente con la sentenza 286/2016  che stabilisce l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Con la decisione della Consulta è stato, quindi, riconosciuto ai genitori il diritto di formulare concorde richiesta per affiancare il cognome materno a quello del padre, ma non è stato annullato il principio di base che sancisce la prevalenza del patronimico. Ma in caso di coniugio cosa prevede la normativa? E in quali casi è possibile attribuire al figlio anche il cognome della madre? Abbiamo cercato di fare chiarezza sulla questione con l’aiuto dell’Avvocato napoletano Stefano d’Ambrosio, specializzato in diritto di famiglia, sia in Foro canonico che civile, nonchè avvocato rotale.

- Recentemente la Consulta ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina l’attribuzione del cognome al figlio fuori dal matrimonio. Cosa prevede la normativa attuale?

“Non è facile ridurre in sintesi e rispondere in termini semplici a questa domanda. Esiste una norma nel nostro ordinamento che, sebbene non prevista testualmente nell’ambito di alcuna disposizione, è ugualmente attuata, proprio come se lo Stato si fosse dotato di una regola sulla scorta di un’usanza consolidata nel tempo. Parlo della norma che impone l’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno ai figli, desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 2000, ma mai cristallizzata in una disposizione espressa. Già nel 2006 la Corte Costituzionale, pur senza censurare formalmente la legittimità della norma, ne aveva criticato lo spirito, in quanto animato da un retaggio patriarcale non rispondente al valore fondamentale di uguaglianza. Arriviamo adesso alla seconda sentenza della Consulta che lei ben cita. Nel 2016 la norma in esame, quella cioè in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio, è stata ritenuta incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 286 del 21-28 dic. 2016, sia in caso di coniugio, sia in caso di figli nati fuori dal matrimonio, sia infine nelle ipotesi di adozione. Il risultato, però, non è stato la cancellazione di questa tradizione bimillenaria (le prime fonti sulla trasmissione del patronimico risalgono al I a.c.), ma il riconoscimento del diritto dei genitori di formulare concorde richiesta per affiancare il cognome materno a quello del padre. Veniamo adesso alla più recente ordinanza del 2021 dei Giudici della Legge, che si incentra su di una specifica norma, quella cioè afferente l’attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio. Partiamo dal fatto di cronaca. Una coppia di Bolzano non unita in matrimonio vede nascere il proprio figlio. I genitori però non si accontentano di attribuire il “doppio cognome”, sulla scorta della citata sentenza del 2016. Essi sono determinati ad attribuire al figlio il solo cognome della donna. I due, in sintesi, sono tra loro d’accordo nel voler trasmettere sin dal momento della nascita il cognome materno al bambino, il che avvia il contenzioso con l’Ufficiale dello stato civile, giunto in Tribunale in sede di ricorso avverso il rigetto e poi ancora alla Consulta. In sede di Camera di Consiglio, prima ancora di affrontare la questione sollevata e cioè la costituzionalità o meno dell’art. 262 1° comma c.c. nella parte in cui è previsto che in caso di contemporaneo riconoscimento del figlio da parte di ambedue i genitori venga attribuito il cognome paterno, la Corte ha ritenuto di dover risolvere una questione pregiudiziale e strumentale alle altre e cioè se “in mancanza di diverso accordo dei genitori si imponga il cognome paterno alla nascita, o quello di entrambi". Su questo non resta che attendere”.

- In quali casi la madre può attribuire al figlio il suo cognome?

“Al momento l’ipotesi è quella della donna che da sola, o comunque prima del padre, riconosce il figlio nato fuori dal matrimonio (art. 262 1° comma c.c.). Questo per quanto attiene alla attribuzione del cognome materno sin dal momento della nascita, che poi è la reale vexata quaestio che stiamo affrontando. Restano invece vigenti le disposizioni sul cambio del cognome attraverso istanza al Prefetto in base all’art. 84 del DPR 396/2000, così come modificato dal DPR 54/2012”.

- Quali principi costituzionali vìola questa norma?

“Già prima del 2006, e mi riferisco alla prima sentenza da lei citata della Corte Costituzionale, nel 2004, la Corte Suprema di Cassazione aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale di quella norma “non scritta” che prevede l’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno alla nascita. Gli articoli della Carta Costituzionale in esame erano il 2, il 3 ed il 29 2° comma. Dunque la questione si poneva nell’ambito dei diritti inviolabili di uguaglianza dei cittadini e tra essi dei coniugi. Nell’ultima ordinanza del 2021 la Consulta ha esteso la questione anche all’art. 117, poiché l’attuale legislazione si porrebbe in contrasto con i trattati internazionali, ossia con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, artt. 8 e 14), che trova corrispondenza nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE artt. 7 e 21)”.

- Quali sono i contenuti dell’ordinanza della Corte Costituzionale pronunciata il 14 gennaio scorso sulla questione?

“Come ho detto prima, la Consulta ha inteso sollevare una questione pregiudiziale davanti se stessa in merito all’art. 262 1° comma c.c. (figli nati fuori dal matrimonio), e cioè se “in mancanza di diverso accordo dei genitori si imponga il cognome paterno alla nascita, o quello di entrambi”.

- Come il legislatore dovrebbe intervenire per superare la normativa legata a principi discriminanti tra uomo e donna?

“Come avvenuto per il caso di Marco Cappato sul tema della eutanasia, ancora una volta la Corte Costituzionale invoca l’intervento del Parlamento, sul presupposto costituzionale di non potersi arrogare una potestà legislativa che non le compete. Notiamo però, nel pratico, la tendenza ad “invadere il campo” il che suscita molte critiche tra i costituzionalisti. L’auspicio è che il legislatore affronti queste tematiche con la massima prudenza e l’attenta considerazione di tutte le istanze, incluse quelle di matrice più conservatrice, senza cadere in facili relativizzazioni. Oggi si tende a rincorrere affannosamente spinte di autodeterminazione dell’individuo di ogni sorta, piuttosto che costruire una Stato con dei valori condivisi e del quale i singoli si sentano parte. Vendendo al caso, ritengo che l’attribuzione del cognome paterno non si traduca necessariamente in una prerogativa maschilista, ma anche in una forma di tutela della donna e del figlio; significa responsabilizzare il soggetto che non è coinvolto sul piano biologico nel momento della nascita del figlio, e che è certamente meno preparato su quello psicologico, legando all’onorabilità del suo nome l’ottemperanza degli oneri assistenziali ed economici dettati dalla realizzata genitorialità. Del resto la scomparsa del “capo famiglia” è oramai conclamata e, fortunatamente, si è raggiunto un livellamento democratico tra i coniugi e le coppie in genere tale, da rendere poco significativo il cognome ai fini della attribuzione di una gerarchia”.

- La Corte Costituzionale si è espressa a gennaio con riferimenti ai modelli di Francia, Spagna, Svezia, Austria, Germania e Portogallo. Come funziona in questi Paesi?

“Possiamo sintetizzare con uno schema di massima la situazione negli altri paesi europei:

  • Francia: il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati. In caso di riconoscimento simultaneo del figlio, l’attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori che possono scegliere il cognome di uno o dell’altro o entrambi i cognomi affiancati secondo l’ordine di loro scelta (per un massimo di un cognome per genitore). I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale di stato civile. In assenza di una dichiarazione congiunta il bambino prende il cognome del padre.
  • Spagna: vi è la regola del doppio cognome. I genitori possono decidere di comune accordo l’ordine dei cognomi dei figli in quanto vi è un’assoluta equiparazione tra gli stessi; solo in caso di mancato accordo il cognome paterno precederà quello della madre ed è fatta salva la facoltà del figlio, divenuto maggiorenne, di modificare l’ordine dei cognomi.
  • Svezia: il doppio cognome è consentito ma, in caso di disaccordo, a prevalere non è il cognome del padre ma quello della madre. Il cognome materno prevale anche nel caso in cui, entro tre mesi dalla nascita, il figlio non sia stato ancora registrato.
  • Austria: se i due coniugi hanno adottato un cognome comune, il bambino prende il cognome familiare. Se, invece, i genitori abbiano mantenuto i propri cognomi d’origine o non siano sposati, al bambino verrà assegnato il cognome della madre. Concesso anche il doppio cognome, che deve essere costituito dai due cognomi dei coniugi separati da un trattino.
  • Germania: il diritto impone ai coniugi di scegliere tra di loro il cognome familiare, solo in mancanza di accordo è prevista la prevalenza del cognome paterno.
  • Portogallo: i figli possono avere più cognomi, a patto che il nome completo non sia costituito da più di sei vocaboli. Ad esempio: se i genitori hanno due cognomi ognuno, il figlio potrà tranquillamente averne quattro, e magari anche un secondo nome”.

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